5-05-2008

Nascondersi è da “cani”

internetdog.jpg
(Immagine simpatica di come funziona l’anonimato in rete)

Internet è un ottimo strumento d’informazione. Ha migliaia di potenzialità positive, ma allo stesso tempo altre negative. Quella che ritengo personalmente più”vigliacca” è il “nascondersi dietro lo schermo“, pensando di essere nel totale anonimato (se si viola la legge, non ci vuole niente a denunciare il fatto e rintracciare il colpevole grazie alla Polizia Postale). E’ come tirare un sasso a qualcuno e nascondere la mano: che coraggio!

Tralasciamo questa “vigliaccheria” dell’anonimato, e passiamo ad un altro anonimato, quello riscontrato grazie alla pubblicazione online delle dichiarazioni dei redditi degli italiani. Partiamo da un fatto certo: le dichiarazioni dei redditi degli italiani sono consultabili già da prima di questo evento internettiano dell’Agenzia delle Entrate, ed erano consultabili presso i Comuni. C’è una grossa differenza tra andare in Comune a richiedere tale documentazione e consultarla in rete: in quest’ultima lo si fa in completo anonimato.

Leggiamo un articolo dell’avvocato Antonello Tomanelli del foro di Bologna, che spiega chiaramente come stanno esattamente i fatti:

Quando il comune consente l’accesso all’elenco dei contribuenti (con i relativi dati personali) identifica il richiedente e gli mette a disposizione quanto richiesto. Effettua, cioè, quella che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) definisce comunicazione di dati personali, ossia “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati […] in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 4, comma 1° lett. l).

Un’ipotesi lontana anni luce da quanto reso possibile dall’Agenzia delle Entrate mercoledì 30 aprile mettendo a disposizione sul proprio sito gli elenchi dei contribuenti. Per ovvi motivi, nessuno di coloro che ha consultato quegli elenchi on line era stato identificato. In realtà, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato quella che il Codice della Privacy definisce diffusione di dati personali, ossia “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 4, comma 1° lett. m). Si badi bene: “a soggetti indeterminati”. In pratica, la messa dei dati personali a disposizione della collettività indiscriminata.

Ebbene, l’art. 69 del Dpr n. 600/1973 consente soltanto un’attività di comunicazione dei dati personali relativi ai redditi dichiarati. Comunicazione che avviene attraverso la richiesta di consultazione, attuata nella forma dell’accesso agli atti, preceduta dalla identificazione del soggetto richiedente. Nessuna legge ne consente la diffusione. L’errore (imperdonabile) in cui è incorso il direttore generale dell’Agenzie delle Entrate è proprio l’aver confuso tra loro i (diversissimi) concetti di “comunicazione” e di “diffusione”, consentendo col provvedimento 5 marzo 2008 un’attività di diffusione di dati personali non prevista da alcuna legge, quindi vietata dal Codice della Privacy.

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Concludo per sicurezza: c’è qualcuno che si è infastidito dal titolo del post? Tralasciando l’eventuale malafede dell’infastidito, il titolo è stato scelto prendendo spunto dall’immagine pubblicata con i cani che usano internet.



Autore: David | Categoria: | Commenti (0) | Commenta | Permalink  | facebook.jpg

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